Immissioni acustiche: come bilanciare i diritti
Immissioni acustiche: come bilanciare i diritti
Immissioni acustiche – immissioni sonore – gas di scarico interesse al godimento dell’immobile – deprezzamento dell’immobile – normale tollerabilità e vincoli pubblicistici
di Benedetta Salvatore – Giovanni Adamo
L’ultima pronuncia della Corte di Cassazione in materia di immissioni acustiche e sonore
Con la recentissima ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema delle immissioni acustiche (immissioni sonore) e sull’eventuale presenza di gas di scarico, sottolineando la complessità del bilanciamento tra gli interessi individuali e le esigenze collettive e produttive (sul punto vedi anche QUESTO ARTICOLO).
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza di un criterio duplice, basato da un lato sulla normale tollerabilità e, dall’altro, sul criterio differenziale-comparativo, volto a contemperare il pieno godimento dell’immobile con le necessità infrastrutturali e di produzione.
Il bilanciamento tra interesse al godimento dell’immobile e le esigenze infrastrutturali
L’interesse al godimento dell’immobile costituisce un diritto fondamentale, poiché la casa e la proprietà in generale rivestono una funzione essenziale nella vita di ciascun individuo. Tuttavia, nei contesti urbani moderni, caratterizzati da un’ampia presenza di infrastrutture e da un’evoluzione continua dei bisogni collettivi, le immissioni acustiche o gli eventuali gas di scarico possono influire sulla vivibilità di un’abitazione.
Le reti stradali, i poli industriali e le altre opere di pubblica utilità sono imprescindibili per il benessere e lo sviluppo della comunità. D’altra parte, la loro realizzazione o espansione può causare immissioni sonore e inquinamento ambientale che incidono sulla qualità della vita e, talvolta, anche sul deprezzamento dell’immobile interessato.
La sfida principale, quindi, è individuare un adeguato equilibrio tra:
- La tutela dei diritti individuali (ad esempio, la salute, la tranquillità, il valore della proprietà e la piena fruibilità dell’abitazione).
- Le esigenze collettive e infrastrutturali (strade, ferrovie, attività produttive, ecc.).
La disciplina normativa: dall’art. 844 c.c. alla normativa pubblicistica
Art. 844 c.c.: la “normale tollerabilità”
La norma centrale in materia di immissioni acustiche (e sonore) è l’art. 844 c.c., secondo cui le immissioni possono essere vietate soltanto qualora superino la soglia della normale tollerabilità. Si tratta di un criterio flessibile, che fa riferimento non solo alla “sensibilità dell’uomo medio”, ma anche al contesto ambientale concreto in cui si verificano le immissioni.
È importante evidenziare che, nel bilanciamento di interessi, viene considerato il contesto specifico della zona: un’area prettamente industriale avrà standard di tollerabilità diversi rispetto a una zona residenziale.
I valori-limite e i vincoli pubblicistici
Dal punto di vista pubblicistico, esiste una normativa copiosa che individua i valori-limite entro cui immissioni sonore, emissioni di gas di scarico e rumori devono rimanere, quando derivano da esigenze produttive o collettive.
Uno dei provvedimenti cardine in materia è il DPCM 14 novembre 1997, che stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore. Tuttavia, la Cassazione (così come ribadito dall’ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025) ha chiarito che questi valori-limite non escludono di per sé l’ulteriore giudizio civilistico relativo alla normale tollerabilità.
Pertanto, anche se un soggetto rispetta i parametri imposti dal DPCM e da altre norme pubblicistiche, potrebbe comunque essere responsabile sotto il profilo civilistico se le immissioni (acustiche o di gas di scarico) risultano superiori alla soglia di normale tollerabilità accertata in concreto.
Il criterio differenziale-comparativo: l’accertamento concreto delle immissioni
Il criterio differenziale-comparativo, previsto dall’art. 4, comma 1, del DPCM 14 novembre 1997, rappresenta una metodologia oggettiva di valutazione delle immissioni acustiche. Esso si basa sul confronto tra il livello di rumore di fondo (presente nell’area in assenza della sorgente disturbante) e il livello di rumore complessivo, derivante dall’attività o infrastruttura in questione.
Se il divario tra i due livelli supera determinate soglie, si configura un superamento del limite consentito, e ciò può rilevare sia ai fini della responsabilità amministrativa, sia sotto l’aspetto civilistico, con possibile conseguenza risarcitoria nei confronti di chi subisce l’immissione.
Immissioni acustiche – La recente ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025 della Corte di Cassazione in materia di immissioni sonore
Nell’ordinanza n. 631/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito, in continuità con il proprio orientamento, che in caso di immissioni acustiche o ambientali si deve privilegiare, in linea con un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 844 c.c., la tutela di una normale qualità della vita rispetto alle sole esigenze di produzione o infrastrutturali.
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che il rispetto dei limiti previsti dalla normativa pubblicistica (ad esempio, il DPCM 14 novembre 1997) non esclude la possibilità di verificare concretamente se le immissioni sonore o i gas di scarico superino la soglia della normale tollerabilità. Pertanto, la valutazione del giudice deve sempre essere condotta in concreto, tenendo conto del contesto territoriale, dell’intensità dell’immissione e degli eventuali vincoli pubblicistici esistenti.
Conseguenze in caso di immissioni acustiche o di gas di scarico intollerabili
Nel caso in cui le immissioni acustiche o i gas di scarico superino la soglia di normale tollerabilità stabilita dall’art. 844 c.c., il proprietario (o il soggetto titolare di un diritto reale sull’immobile) può agire in giudizio per:
- Far cessare o ridurre l’immissione a livelli conformi alla normale tollerabilità.
- Chiedere il risarcimento del danno, se dall’immissione è derivato un danno comprovato alla salute, alla qualità della vita o al valore economico dell’immobile (ad esempio, un deprezzamento dell’immobile).
Il giudice di merito, valutando in concreto ciascuna fattispecie, potrebbe persino disporre prescrizioni specifiche, tra cui:
- L’installazione di dispositivi di abbattimento del rumore.
- L’adozione di sistemi di filtrazione o depurazione per i gas di scarico.
- Modifiche infrastrutturali per ridurre l’impatto delle immissioni sonore.
Conclusioni e consigli pratici
La disciplina sulle immissioni acustiche e sui gas di scarico tende ad assicurare un equilibrio tra il diritto al pieno godimento dell’immobile e il progresso infrastrutturale ed economico. L’ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025 conferma che il giudice civile può effettuare un vaglio in concreto sulla normale tollerabilità a prescindere dal semplice rispetto delle soglie previste dalla normativa pubblicistica.
Suggerimenti per chi subisce immissioni intollerabili
- Monitorare e documentare le immissioni: conservare dati, relazioni tecniche, eventuali valutazioni fonometriche.
- Richiedere una consulenza legale qualificata, in grado di esaminare il caso concreto e valutare la compatibilità con i parametri civilistici e pubblicistici.
- Valutare la mediazione con la controparte, prima di intraprendere azioni giudiziarie, specialmente se le immissioni derivano da un’attività che potrebbe essere riorganizzata o adeguata con strumenti di mitigazione.
Suggerimenti per chi gestisce attività potenzialmente rumorose o inquinanti
- Rispettare i valori-limite imposti dalla normativa pubblicistica e dalle autorità amministrative.
- Adottare misure di mitigazione (barriere antirumore, dispositivi di filtrazione, ecc.).
- Promuovere un dialogo con i residenti, affinché le eventuali problematiche possano essere risolte in via preventiva, evitando lunghe e costose controversie.
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