Il sequestro di assegni in garanzia

Il sequestro di assegni in garanzia – Come bloccare un assegno dato in garanzia – Assegno con data in bianco: come bloccarlo

Giovanni Adamo

Lo studio ha ottenuto un provvedimento sul tema del sequestro di assegni in garanzia:  eravamo al fianco di un imprenditore che aveva consegnato ad un suo fornitore un assegno con data in bianco a garanzia dell’adempimento di obbligazioni (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROVVEDIMENTO ) avanti il Tribunale di Ancona.

Ma sul contratto, sulla sua validità, e sull’adempimento da parte del “creditore” vi erano importanti e profonde contestazioni.

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L’impiego del sequestro giudiziario – Assegno con data in bianco: come bloccarlo

La richiesta dell’imprenditore aveva ad oggetto un provvedimento di sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 cpc. A tenore della norma ora richiamata, “Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea

Il sequestro giudiziario di assegni in garanzia – La decisione del Tribunale

Il Tribunale, in buona sostanza ed in sintesi, ha ritenuto:

-nulli i titoli di credito (nel caso di specie assegni), in quanto emessi senza apporvi la data (come invece la Legge Assegno prevede espressamente e a pena di nullità), con funzione di garanzia, anzichè con funzione solutoria e/o di pagamento, come la legge stabilisce;

-immeritevole di tutela giuridica il patto di garanzia;

-sussistente il periculum in mora, poiché dalla documentazione prodotta emergeva che il prenditore avrebbe potuto metterli all’incasso, così frustrando l’interesse della ricorrente alla attuazione dei provvedimenti richiesti.

Per tali ragioni ha autorizzato, e dunque disposto, inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 669-bis e ss. e 670, co. 1, c.p.c., il sequestro degli assegni in garanzia precedentemente emessi dalla ricorrente in favore della resistente.

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