Il diritto di ispezione del socio di srl

Il diritto di ispezione del socio di Srl – Il diritto di controllo del socio – Se l’ispezione viene negata – Come esercitare il diritto di ispezione del socio

Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Roma con una Ordinanza cautelare urgente del 18 agosto 2016, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in materia di diritto di ispezione del socio di srl ai sensi dell’art. 2476 c.c..

Aggiorniamo inoltre questo articolo in data 15 settembre 2023, in quanto lo Studio ha ottenuto un interessante provvedimento, sempre in via d’urgenza ex art. 700 cpc, presso il Tribunale di Campobasso, Sezione Imprese (Ordinanza 17 agosto 2023).

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Il diritto di controllo del socio

Come sappiamo, infatti,  a tenore della norma appena citata, “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione“.

Cosa può chiedere il socio? Cosa può ispezionare? e come può farlo? – I vari orientamenti

La norma è stata variamente interpretata, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza (una parte di essa aveva infatti statuito che il diritto di consultazione non ricomprendesse anche il diritto di estrarre copia della documentazione, altro orientamento si era invece detto favorevole). In ogni caso, rimaneva ferma l’opinione secondo la quale, in caso di rifiuto o di dilazioni ingiustificate da parte degli amministratori nel consentire ai Soci l’esercizio di tale diritto, quest’ultimo avrebbe potuto formare oggetto di un apposito ordine da parte del Giudice civile, che avrebbe potuto pronunziarsi anche d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c.. E’ in tale solco, peraltro, che si muove la recentissima Ordinanza del Tribunale di Roma oggi in commento.

Come esercitare il diritto di ispezione – I principi statuiti del Tribunale

Il Tribunale di Roma, in particolare, compie, nella Ordinanza qui commentata, una serie di statuizioni assai rilevanti. In particolare, e fra l’altro, statuisce che:

Il diritto di controllo del socio prevede che questi possa ispezionare tutta la documentazione aziendale ed estrarne copia

  1. il diritto di ispezione è un diritto riconosciuto a tutti i soci non amministratori, e dunque, eventualmente, anche al socio di maggioranza;
  2. è inoltre esercitabile anche dal socio che sia stato, in precedenza, amministratore. Statuisce il Tribunale, infatti, che “detta pregressa qualifica non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio, atteso che l’incompatibilità logico-giuridica fra diritto di accesso del socio e carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa: l’unico e comprensibile ostacolo è pertanto l’attualità della funzione gestoria“;
  3. il diritto di cui si discute comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, il tutto a spese del socio interessato e senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività gestori e per la riservatezza della documentazione stessa;
  4. il socio deve astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale; in tal caso, infatti, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela, in quanto mosso da interessi ostruzionistici;
  5. detto potere di controllo “può essere esercitato, come del resto avviene normalmente e del tutto ragionevolmente, anche in via d’urgenza“, ed in tale settore, “non esistendo forme di tutela tipiche previste dall’ordinamento, il ricorso è ammissibile“.

Non si può che concordare con il Tribunale, pertanto, nella misura in cui esso riconosce la generalizzata applicabilità del procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. in modo funzionale all’esercizio del diritto di ispezione del socio, a condizione – ovviamente -che lo stesso non si configuri quale abuso del diritto (e dunque non sia esercitato con modalità conformi ai doveri di buona fede).

Anche l’Ordinanza del Tribunale di Campobasso contiene spunti piuttosto interessanti. Il Tribunale, infatti, ha statuito che “Il diritto di controllo del Socio spetta al socio non amministratore di s.r.l. è la manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, in collegamento con la loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria“.

Che fare se l’ispezione viene negata?

Sul punto il Tribunale di Campobasso è chiarissimo: “l’ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori all’accesso del socio alla documentazione sociale vale di per sè ad integrare il periculum in mora che giustifica l’emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 cpc, poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio medesimo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie. Nella fattispecie il pregiudizio al diritto di controllo del socio si connota inoltre in termini di irreparabilità, posto che trattasi di diritto consustanziale allo status di socio, la cui lesione non è solo suscettibile di arrecare pregiudizio patrimoniale, ma si riverbera nelle stesse modalità di partecipazione del socio nella vita interna della società e nella conseguente facoltà di reazione contro eventuali comportamenti illegittimi riferibili agli amministratori della società stessa“.

Diritto di controllo del socio – Come possiamo aiutarti

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