Il danno da contraffazione di marchio
Trib. Bari, 27 ottobre 2020
Il danno da contraffazione di marchio – Violazione del marchio debole – La Sentenza sulla contraffazione – La retroversione degli utili
Si pronuncia il Tribunale di Bari con una interessante Sentenza del 27 ottobre 2020 che censisce il danno da contraffazione di marchio, ed esamina i criteri e le modalità di risarcimento, come la pubblicazione della Sentenza sulla contraffazione e la retroversione degli utili.
La violazione del marchio debole
In primo luogo, il Tribunale, rilevato che il marchio oggetto di causa aveva natura di marchio debole, afferma che anche la violazione del marchio debole va sanzionata, se il marchio viene riprodotto nella sua integralità. Per il Tribunale, infatti, “Il marchio XXX presenta indubbiamente le medesime caratteristiche essenziali del marchio XXXX, in quanto contiene sia la parola XX che la lettera X (anch’essa accentata), con una conseguente fortissima somiglianza sia strutturale che fonetica, restando a differenziarli la sola lettera D presente soltanto nel marchio registrato dalla società attrice. Trattasi quindi di riproduzione quasi totalitaria che vale quindi ad integrare l’ipotesi della contraffazione del marchio, come rappresentato in giudizio dalla società attrice, essendo anche il marchio del convenuto utilizzato per identificare sul piano commerciale lo stesso prodotto“
Il danno da contraffazione di marchio – La retroversione degli utili
Per il Tribunale, “Ai fini della quantificazione del risarcimento occorre fare riferimento innanzitutto al lucro cessante, ossia il mancato guadagno per la società attrice, che può fondatamente quantificarsi in una parte degli utili netti percepiti dal convenuto nel periodo di commercializzazione del prodotto con il marchio contraffatto, trattandosi di utili che sarebbero stati probabilmente percepiti dalla società attrice ed invece incamerati dal convenuto a causa della confusione generata sul mercato di riferimento“.
Il danno da contraffazione di marchio – La Sentenza sulla contraffazione
Il Tribunale ha statuito, poi, che “Va altresì disposta la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ritenendo evidentemente che la pubblicazione del provvedimento possa risultare efficace ai fini del ripristino della situazione antecedente alla contraffazione.
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