Denigrazione del concorrente e risarcimento
Denigrazione del concorrente e risarcimento – Concorrenza sleale per denigrazione – Illecito inviare lettere ai clienti
Il Tribunale di Milano, Sezione Imprese, si pronunciato con una Sentenza del 20 novembre 2020 in materia di concorrenza sleale per denigrazione del concorrente e risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2598, n. 2 del Codice civile. Il tema era se fosse lecito o illecito inviare lettere ai potenziali clienti nelle quali si attribuiva ad un concorrente un comportamento costituente concorrenza sleale.
Ai sensi del secondo comma, infatti, pone in essere concorrenza sleale chiunque diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
La vicenda
La vicenda traeva origine da un procedimento avente ad oggetto un’azione di accertamento della nullità della frazione italiana di un brevetto europeo nonché di condotte integranti concorrenza sleale per denigrazione.
In particolare, in relazione al secondo profilo, la società attrice lamentava che la società concorrente convenuta in giudizio avesse posto in essere condotte di concorrenza sleale per denigrazione di pregi mediante l’invio di una comunicazione ad un cliente della prima.
La concorrenza sleale per denigrazione
In particolare, in tale missiva, la convenuta non ancora divenuta titolare del brevetto, si dichiarava come tale e pertanto si attribuiva una qualità non posseduta.
Nella stessa lettera qualificava come interferenti i prodotti forniti alla destinataria da parte dell’attrice, e sollecitava la comunicazione dei dati identificativi del fornitore prospettando di voler procedere giudizialmente nei confronti dello stesso.
La comunicazione inviata dalla convenuta, pertanto, conteneva una parte informativa, ove veniva asserita l’interferenza e si prospettava l’intenzione di procedere giudizialmente contro l’autore della violazione e una parte esortativa ove la destinataria della diffida veniva invitata a comunicare il nome dell’operatore fornitore della res interferente.
Illecito inviare lettere ai clienti attribuendo al concorrente un comportamento sleale
Nel corso del giudizio, tuttavia, all’esito dell’indagine tecnica svolta dal CTU l’interferenza veniva esclusa.
In sostanza, pertanto, veniva accertato che la società convenuta avesse veicolato un’informazione in termini di certezza e non in forma dubitativa, e pertanto avesse comunicato un’informazione non vera ad un soggetto terzo, cliente dell’attrice, con conseguente pregiudizio all’immagine imprenditoriale della stessa.
La decisione
Denigrazione del concorrente e risarcimento del danno – Accertato l’illecito anti concorrenziale, in merito al profilo risarcitorio il Tribunale teneva conto che la violazione fosse risultata circoscritta ad un solo episodio e fosse rivolta ad un solo operatore del mercato essendo la finalità della missiva quella di ottenere informazioni e prove circa l’autore e la sussistenza dell’illecito. Pertanto, essendo il perimetro dell’illecito circoscritto, liquidava il danno nella misura di €7.000,00 oltre interessi legali.
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