Danno da lesione sessuale del partner
Danni da lesione sessuale del partner – Cassazione Civile: Se a seguito di un incidente stradale la vittima non può avere rapporti sessuali con il coniuge questo deve essere risarcito
Danno da lesione sessuale del partner – Si pronuncia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13179 del 16 giugno 2011, con cui la Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno alla sfera sessuale non solo al soggetto leso dall’incidente, ma anche al suo partner, e dunque il vero e proprio danno da lesione sessuale del partner.
Nella specie la donna che ha subito l’incidente, ha riportato una grave deformazione dell’emibacino con impotenza partorienti e disturbi nella sfera sessuale. Pertanto, una volta accertata la lesione della donna, la Corte ha ritenuto che veniva leso anche il diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex art. 1223 c.c., pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni “poiché conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale”, senza che il danno venga considerato come “danno riflesso”, così come si è ritenuto nella passata giurisprudenza.
Dal punto di vista strettamente procedurale, invece, con riferimento al tema della pubblicazione della sentenza e del conseguenziale decorrere del termine per l’impugnazione, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale “Quando sull’originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa è stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all’art. 133 c.p.c.”. Pertanto, per deposito della sentenza, ai fini della pubblicazione, deve intendersi il definitivo deposito di tale atto e non invece la semplice consegna della minuta al cancelliere, come sostenuto da una delle parti del procedimento, in quanto lo stesso si configura come semplice atto interno dell’ufficio giudiziario, privo di immediata rilevanza esterna.
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