Competenza per la diffamazione sul web
Competenza per la diffamazione sul web – Nuova Sentenza della Corte di Cassazione
Competenza per la diffamazione sul web – Il delitto di diffamazione commessa a mezzo giornale telematico si configura quando le offese e/o denigrazioni vengono percepite da più fruitori della rete. Come è noto, tale fattispecie di reato, appartiene alla famiglia dei reati di evento, pertanto viene inteso come avvenimento esterno all’agente e casualmente collegato al comportamento di costui.
Si tratta di un evento psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi della espressione offensiva, il quale si consuma al momento della percezione del messaggio offensivo da parte dei soggetti terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa.
In particolare, l’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet, come già affermato da precedente giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741), integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p.p., co. 3 e si consuma anche se la comunicazione e/o la percezione del messaggio da parte dei terzi non avviene contemporaneamente alla trasmissione del messaggio, potendo i destinatari trovarsi anche a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente.
A nulla rileva quindi l’individuazione del luogo di partenza delle informazioni, in quanto, non coincidendo con quello della percezione delle espressioni offensive, non coincide neanche con quello di verificazione dell’evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.
In armonia con i principi già espressi dalle Sezioni Unite del 13 ottobre 2009, n. 21661, sono stati esclusi, ai fini della individuazione della competenza territoriale, l’utilizzo dei criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore e/o quello del luogo in cui è situato il server in cui il provider alloca la notizia.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha affermato che la competenza per la diffamazione sul web commessa a mezzo giornale telematico è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purchè l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. È quindi imprenscindibile, ai fini della determinazione della competenza territoriale, fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dall’art. 9 c.p.p., comma 2, ossia al luogo di domicilio dell’imputato.
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