Cos’è la concorrenza sleale confusoria e come difendersi

Concorrenza sleale confusoria: cos’è e come difendersi – Quali sono gli atti di concorrenza sleale – La concorrenza confusoria e servile

Giovanni Adamo 

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Cosa si intende per concorrenza sleale confusoria

La concorrenza sleale confusoria è oggetto di apposita previsione normativa all’art. 2598, n. 1, del Codice Civile. La norma stabilisce che “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attivita’ di un concorrente“.

La norma sanziona, indicandoli esplicitamente come atti di concorrenza sleale, tutti quegli atti commessi da un concorrente, che siano idonei a produrre confusione tra l’attività di due imprese. Si tratta di comportamenti di tipologia varia: dall’imitazione del marchio o della ditta, sino all’imitazione del prodotto o del servizio commercializzato, sia, ancora, la realizzazione di qualunque altro comportamento che, in un modo o in un altro, sia comunque idonea a generare confusione o perplessità nel pubblico di riferimento (gli acquirenti di quel determinato prodotto o di quel determinato servizio).

Si noti, comunque, che la norma stabilisce che rimangono “ferme” le disposizioni che tutelano i segni distintivi ed i diritti di brevetto. Questo significa che se l’attività di concorrenza sleale riguarda, ad esempio, il marchio, o il brevetto per invenzione industriale, il concorrente danneggiato avrà a disposizione, cumulativamente, sia la disciplina in materia di concorrenza sleale, sia la ben più efficace tutela offerta dalle disposizioni del Codice della Proprietà Industriale.

Quali sono gli atti di concorrenza sleale

Atti di imitazione servile e confusione (art. 2598, n. 1, c.c.)

Sulla concorrenza sleale confusoria abbiamo già detto al paragrafo che precede, e ne abbiamo parlato anche in QUESTO ARTICOLO, e anche QUI.

Concorrenza sleale e denigrazione del concorrente (art. 2598, n. 2, c.c.)

Oltre agli atti indicati nel n. 1 dell’articolo 2598 del Codice Civile, sono atti di concorrenza sleale anche quelli indicati nel numero 2 dell’art. 2598, che sanziona anche gli atti di denigrazione di un concorrente e quelli di appropriazione dei suoi pregi.

Atti non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda (art. 2598, n. 3, c.c.)

 Infine, vi sono quelli indicati nel numero 3 dello stesso articolo, che sanziona invece tutti gli atti non menzionati nei numeri precedenti, a condizione che siano “non conformi alla correttezza professionale” e “idonei a danneggiare l’altrui azienda“.

Come difendersi dalla concorrenza sleale confusoria

La tutela contro la concorrenza sleale consente al danneggiato due diverse tipologie di azione: 

a) un’azione “cautelare”finalizzata all’ottenimento di un’Ordinanza urgente che ordini al concorrente sleale di cessare immediatamente l’attività contestata;

b) un’azione di merito, che ha i tempi di una causa civile vera e propria, finalizzata, però, ad ottenere il risarcimento del danno che il concorrente sleale abbia causato con la propria attività illecita.

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