Cassazione sull’abuso di dipendenza economica
Si pronuncia la Cassazione a Sezioni Unite sull’abuso di dipendenza economica
Fattispecie di applicazione generalizzata anche al di fuori della Legge sulle subforniture industriali
Cassazione sull’abuso di dipendenza economica – Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 25 novembre 2011, n. 24906, hanno stabilito che, al fine di individuare quale sia la giurisdizione competente per pronunciarsi in merito alla controversia in ordine alla fattispecie di abuso di dipendenza economica di un’impresa, è opportuno considerare la natura contrattuale del rapporto sotteso alla fattispecie.
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, l’impresa ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 9 della legge n. 192 del 18 giugno 1998, che disciplina la fattispecie generale del divieto da parte di una o più imprese, di abusare dello stato di dipendenza economica rispetto ad un’altra impresa, tenendo conto anche della effettiva possibilità, per la parte danneggiata, di reperire valide alternative. L’abuso di dipendenza economica, che si manifesta nell’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti nell’ambito di “rapporti commerciali”, è fattispecie nata nell’ambito del rapporto di subfornitura, il cui ambito di applicazione è poi stato progressivamente ampliato, tramite interpretazioni estensive della giurisprudenza anche di legittimità, nell’ambito di tutti i rapporti commerciali tra imprese. Il fondamento della domanda della Società attrice, dunque, è da ricercarsi nel contratto che disciplina il rapporto tra le parti, conseguentemente la controversia è da qualificarsi di natura prettamente contrattuale per cui soggiace alla clausola di proroga giurisdizionale inserita nel contratto dalle parti.
“Fattispecie di applicazione generale“
Per la Cassazione, in particolare, “L’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale, che può prescindere dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo, l’abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della norma, ove si parla di imprese clienti o tornitrici, con uso del termine cliente che non è presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998″.
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