Cancellare revoca CAI? Prova dell’iscrizione CAI
Cancellare revoca CAI – Prova dell’iscrizione CAI – Produrre estratto CAI – Mancata prova iscrizione CAI
di Eliana Arezzo e Giovani Adamo
Il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 12 novembre 2020, si è pronunciato su un ricorso d’urgenza avente ad oggetto la richiesta di cancellazione revoca CAI di un’impresa dall’archivio CAI (Centrale Allarme Interbancaria) presso la Banca d’Italia.
La vicenda
Nel caso di specie, la ditta ricorrente domandava l’accertamento degli illeciti e delle responsabilità poste in essere da un noto istituto di credito e per l’effetto la cancellazione revoca CAI insieme al contestuale ripristino dell’autorizzazione ad emettere assegni.
MANCATA PROVA DELL’ISCRIZIONE CAI – PRODURRE ESTRATTO CAI
Le motivazione del rigetto
Tuttavia, il Tribunale Lametino rilevava che la ricorrente non avesse offerto idonea prova circa l’avvenuta iscrizione del nominativo dell’impresa nell’archivio CAI, nè relativamente all’identità del soggetto segnalante, che anzi veniva indicato soltanto in “via presuntiva”.
Infatti, l’impresa ricorrente si era limitata a provare la comunicazione proveniente da un Istituto di credito terzo con la quale era stata informata della “revoca di sistema ex art. 9.1. n. 386/1990 attivata da altra Banca o Ufficio Postale” e della iscrizione della ditta nell’archivio CAI.
Il Tribunale, pertanto, rigettando le domande proposte da parte ricorrente, preliminarmente chiariva il contesto normativo e le modalità di operatività della Centrale d’Allarme Interbancaria.
Evidenziava, in particolare, l’art. 5,comma 4 del Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002, secondo il quale “La cancellazione e la rettifica dei dati dell’archivio sono effettuate dall’ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell’autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria o del garante che dispongono la sospensione o la cancellazione temporanea dell’iscrizione sono eseguiti dall’ente che ha originato la segnalazione”.
Alla luce di tale disposizione il Tribunale conveniva che il destinatario di provvedimenti volti ad ottenere la cancellazione, correzione, modifica dei dati registrati in CAI, dovesse necessariamente corrispondere al soggetto segnalante.
La decisione
Proprio in relazione a tale profilo, il Tribunale rilevava che l’onere dimostrativo di provare l’effettiva segnalazione del nominativo nell’archivio, da intendersi a carico del soggetto che agisce per farne rilevare l’eventuale illegittimità e per ottenere la relativa cancellazione, non fosse stato assolto nel caso oggetto di giudizio.
Pertanto, il ricorso veniva rigettato, difettando lo stesso del requisito essenziale del fumus boni iuris, non essendo stata sufficientemente provata l’avvenuta iscrizione del nominativo dell’impresa nell’archivio CAI e l’effettiva identità del soggetto segnalante.
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