Socio “fideiussore” e “consumatore”: la Cassazione
Socio “fideiussore” e “consumatore”: la Cassazione
Socio fideiussore e consumatore: quando il fideiussore può accedere al piano ex art. 67 CCII
Marianna D’Angelo – Giovanni Adamo
Cassazione 29746/2025: quando il socio fideiussore non è consumatore e cosa cambia per il piano ex art. 67 CCII
La sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 della Corte di Cassazione interviene sulla possibilità, per il socio che ha prestato fideiussione, di accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dall’art. 67 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il messaggio della Corte è netto e, soprattutto, operativo: non è sufficiente che il garante sia una persona fisica; occorre verificare se la fideiussione sia realmente estranea all’attività d’impresa oppure se, al contrario, sia legata da un collegamento funzionale alla gestione o al sostegno della società garantita.
Perché la qualifica di consumatore è un tema “di mercato”, oltre che processuale
La definizione di consumatore non è una categoria teorica fine a se stessa. Delimita l’area in cui operano regole di protezione che incidono sul modo in cui si progettano e si collocano i prodotti finanziari, su come si imposta l’informativa al pubblico, sulla gestione e valorizzazione degli NPL e, più in generale, sulla prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle garanzie personali.
La domanda, quindi, non è accademica: quando il socio che presta fideiussione per la propria società può ancora essere qualificato come consumatore e beneficiare delle tutele rafforzate, incluse quelle che ruotano attorno all’accesso al piano del consumatore?
Il caso concreto: dalla prima omologa al rigetto in Cassazione
La vicenda nasce da un piano ex art. 67 CCII proposto da una debitrice che il Tribunale di Cremona aveva omologato, riconoscendole la qualifica di socio fideiussore e consumatore al tempo stesso.
In sede di reclamo, una società veicolo, titolare di crediti derivanti da fideiussioni prestate dalla debitrice, contesta proprio quel presupposto. Il quadro fattuale valorizzato in giudizio è significativo perché tipico dei casi in cui si discute di collegamento funzionale: i debiti principali derivavano da fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni di due società; la debitrice era socia di maggioranza e aveva ricoperto ruoli di amministrazione per anni; le fideiussioni erano state rilasciate a ridosso della cessazione degli incarichi, quando la partecipazione di maggioranza permaneva.
La Corte d’Appello di Brescia revoca l’omologa e nega la qualifica di consumatore; la debitrice ricorre in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che le garanzie avessero una connessione con debiti ereditari, che le società fossero ormai inattive e prossime al fallimento e che l’attività imprenditoriale personale fosse cessata da anni. La Cassazione, tuttavia, conferma il rigetto: nel prestare quelle fideiussioni, la ricorrente non agiva come consumatore.
Socio fideiussore e consumatore – Il punto di diritto: la definizione di consumatore nel CCII e la continuità con il Codice del consumo
Per comprendere la decisione, bisogna partire dalla definizione normativa. La precedente disciplina sul sovraindebitamento (l. 3/2012) richiedeva che le obbligazioni fossero assunte esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il CCII, all’art. 2, comma 1, lettera e), definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di capitali; una formula che resta sostanzialmente coerente con quella del Codice del consumo.
La Cassazione chiarisce che l’inciso “anche se socia” non trasforma automaticamente il socio in consumatore. Serve che l’operazione sia davvero estranea all’attività imprenditoriale; in caso contrario, la tutela consumeristica non si attiva.
Il criterio decisivo: il “collegamento funzionale” tra fideiussione e impresa
La categoria centrale, ormai, è il collegamento funzionale. Se la fideiussione serve a sostenere l’impresa alla cui gestione o proprietà il garante è strettamente legato, la posizione del socio fideiussore tende ad essere trattata come più vicina a quella del professionista che a quella del consumatore.
Questo approccio si inserisce in una linea europea e nazionale ormai consolidata. La Corte di Giustizia, nelle decisioni Tarcău (C-74/15) e Dumitras (C-534/15), indica che, per qualificare il fideiussore, occorre verificare se egli abbia agito nell’ambito della propria attività e se esistano collegamenti funzionali con la società garantita, come il ruolo di amministratore o una partecipazione non trascurabile al capitale.
Le Sezioni Unite della Cassazione (ord. 5868/2023) hanno recepito la stessa logica, precisando che il fideiussore persona fisica non è un “professionista di riflesso” solo perché la società debitrice è professionista, ma diventa non consumatore quando la garanzia è strumentale all’attività d’impresa, cioè funzionale alla gestione e al sostegno della società.
Nel caso deciso con la n. 29746/2025, la Corte legge come indici convergenti la qualità di socia di maggioranza, l’esercizio prolungato di cariche amministrative, la tempistica delle fideiussioni a ridosso della cessazione dalla gestione e, soprattutto, la funzione delle garanzie come supporto alla sopravvivenza dell’impresa, ravvisando uno “strettissimo collegamento” tra garanzia e attività imprenditoriale.
Effetto pratico sul piano del consumatore ex art. 67 CCII
La Cassazione ribadisce che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è pensato per chi si è indebitato per esigenze personali e familiari, non per chi ha sostenuto in modo strutturale un’attività d’impresa tramite garanzie e operazioni funzionali alla continuità aziendale.
In questa prospettiva, la Corte valorizza anche un elemento testuale dell’art. 67 CCII: la necessità di indicare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni viene letta come indice della coerenza che il passivo del consumatore deve avere con un “criterio ordinario” di spesa, tipico della dimensione privata, e non con la gestione o il salvataggio di società.
Nel caso concreto, dunque, la debitrice non poteva accedere al piano del consumatore, potendo semmai valutare strumenti destinati a soggetti che hanno svolto attività d’impresa o professionale.
Socio fideiussore e consumatore: una lettura strategica
Sul piano difensivo e probatorio, il discrimine non è la forma, ma la funzione. La qualifica consumeristica del socio fideiussore si costruisce dimostrando l’estraneità della garanzia rispetto all’attività d’impresa, mentre si indebolisce rapidamente quando emergono ruoli gestori, partecipazioni rilevanti e un’utilità concreta della fideiussione quale leva di sostegno finanziario dell’azienda.
Per questo, nell’analisi preliminare è cruciale ricostruire in modo documentale il contesto in cui la fideiussione è stata rilasciata, la sua finalità economica, la posizione del garante nella compagine sociale e nella governance, nonché la sequenza temporale degli atti. È proprio su questi elementi che la giurisprudenza individua, o esclude, il collegamento funzionale.
Profili di policy: tutela effettiva e prevenzione degli abusi
La sentenza bilancia due interessi di sistema. Da un lato, evitare un’estensione eccessiva dello status di consumatore che potrebbe trasformare strumenti pensati per il cittadino indebitato per bisogni personali in ammortizzatori di scelte imprenditoriali. Dall’altro, preservare una protezione adeguata per le persone fisiche realmente deboli e meritevoli di tutele rafforzate.
Allo stesso tempo, la Corte non chiude la porta in via astratta al fideiussore persona fisica: ribadisce che non vi è un’esclusione automatica, ma un onere di dimostrare l’estraneità della garanzia all’impresa e l’assenza di collegamenti funzionali.
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