Pubblicità ingannevole sui social network

Pubblicità ingannevole sui social network – Pratiche commerciali scorrette sui social – Le condizioni d’uso del social – Multa AGCM da 7 milioni

di Alessandra Di Cara e Giovanni Adamo

Multa AGCM da 7 milioni di euro – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona un noto Social Network con Euro 7.000.000,00 sul presupposto che, nell’ambito delle condizioni d’uso del social, non avrebbe garantito il consenso informato ai nuovi iscritti sulle modalità di raccolta ed uso delle informazioni personali che si devono fornire per ottenere l’accesso nella piattaforma.

Si sarebbe dunque trattato di pubblicità ingannevole sui social network, e, in particolare, di pratiche commerciali scorrette sui social.

Pubblicità ingannevole sui social – Il precedente

l’Autorità Garante già nel 2018 aveva emesso un primo provvedimento nel quale aveva ritenuto alcune pratiche commerciali scorrette realizzate da un noto Social Network in contrasto con gli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo. Secondo l’Autorità i nuovi utenti consumatori non venivano informati adeguatamente dell’uso e del valore commerciale dei dati forniti al momento della registrazione al social; al contrario, nella piattaforma, durante la fase di attivazione dell’account, si enfatizzava la gratuità del social, promuovendo così una pubblicità ingannevole per i nuovi iscritti.

Pertanto, l’AGCM proibiva la promozione di tale pratica commerciale e deliberava la disposizione di una dichiarazione rettificativa, nel rispetto del Cod. Consumo, da parte del Social.

Nel 2019, il Social aveva adottato le prime misure riparatorie: venivano aggiornate, in particolae, le Condizioni d’uso del social e rimossa la dicitura di gratuità dei servizi. Tuttavia, nella piattaforma non apparivano informazioni adeguate in merito alla raccolta dei dati forniti dai nuovi utenti al momento dell’iscrizione, nè tantomeno il Social disponeva una dichiarazione rettificativa.

Il rilievo di inottemperanza

Tali modifiche non venivano ritenute sufficienti da parte del Garante, il quale avviava un procedimento per inottemperanza alle statuizioni del provvedimento precedente, rispetto al quale il Social network così argomentava:

-eccepiva la violazione del giusto procedimento ex art. 6 CEDU per l’avvio di un nuovo procedimento volto a contestare un illecito già accertato;

-sollevava una questione di errata interpretazione da parte dell’AGCM, in quanto sulla piattaforma del social, il nuovo potenziale utente, durante la fase di iscrizione, avrebbe l’accesso, tramite diversi link, alla lettura e conoscenza di informazioni relative alle modalità e finalità della raccolta dei propri dati personali forniti;

-rilevava, inoltre, che le modifiche apportate garantirebbero, comunque, maggior trasparenza e chiarezza nella piattaforma.

Il provvedimento: multa Agcm da 7 milioni

Secondo il Garante, il rinvio tramite link ipertestuali alla Condizioni d’uso del Social e alla Normativa del Social sarebbe idoneo a fornire all’utente una conoscenza chiara, semplice ed immediata in merito alla raccolta e utilizzo dei dati ai consumatori. La rimozione del claim sulla gratuità, altresì, si rivelava – a parere del Garante – insufficiente.

D’altronde, secondo l’Autorità, ogni operatore nel settore commerciale ha l’obbligo di garantire massima trasparenza per ogni informazione volta alla tutela del consumatore.

Anche per il TAR Lazio, del resto: “[i]l fenomeno della ‘patrimonializzazione’ del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, impone agli operatori di rispettare, nelle relative transazioni commerciali, quegli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore, che deve essere reso edotto dello scambio di prestazioni che è sotteso alla adesione ad un contratto per la fruizione dei un servizio, quale è quello di utilizzo di un ‘social network’”.

Pertanto, a parere dell’Autorità, il noto Social Network risultava inadempiente alle prescrizioni già impartite dal Garante (soprattutto in relazione alla mancata informazione ai consumatori sulla condotta commerciale ingannevole e scorretta). Così, dato l’altro grado di popolarità del social e la sussistenza di una pluralità di illeciti, l’Autorità irroga al noto Social Network una sanzione amministrativa di Euro 7.000.000,00.

Hai bisogno di una consulenza in materia di  pubblicità ingannevole? Chiamaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui

    Guarda i nostri servizi in materia di pubblicità ingannevole