L’ispezione dei documenti sociali

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L’art. 2476 cc ed i diritti del socio di minoranza

L’ispezione dei documenti sociali – L’articolo 2476 cc – I diritti del socio di minoranza – Ispezione società e buona fede

Si pronuncia il Tribunale di Torino con una interessante Ordinanza in materia di diritto societario, ed in particolare, sull’applicazione dell’art. 2476 cc (riguardante l’ispezione dei documenti sociali) a tutela dei diritti del socio di minoranza.

di Giovanni Adamo

I limiti di applicazione dell’articolo 2476 cc

Ispezione società e buona fede

Il Tribunale specifica poi quali siano i limiti dell’esercizio del diritto di ispezione:

  • in primo luogo, “il diritto di ispezione ex art. 2476 c.c. trova limite nel dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, di modo che non sono ammesse modalità di esercizio che, per la mole dei documenti richiesti, per la frequenza degli accessi ecc. siano tali da compromettere il buon funzionamento e comunque gli interessi della società“;
  • in secondo luogo, “la società pur non potendo impedire al socio di avere le informazioni che ricadono nell’ambito dell’art. 2476 comma 2 c.c., può senz’altro legittimamente adottare le misure necessarie a contemperare il proprio interesse alla protezione di dati riservati con l’interesse del socio ad accedere ai documenti e alle notizie previste dalla legge“.

Ad esempio, il Tribunale rileva che era stata già connotata di “abusività la richiesta del socio che era al contempo concorrente, in quanto socio e amministratore di società operante nel medesimo settore merceologico e che, palesemente, stava esercitando il diritto ex art. 2476 c.c. al fine di accedere a informazioni riservate e comunque di vessare la società“.

L’ispezione dei documenti sociali – Quale documentazione può essere richiesta?

L’art. 2476 cc si riferisce in generale ai “documenti relativi all’amministrazione”. Per il Tribunale “come regola di massima, può osservarsi che, oltre ai libri sociali (art. 2478 c.c.), sono certamente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni (art. 2214 c.c.), le quali rappresentano l’ossatura portante della contabilità d’impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere “la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”. Egualmente deve ammettersi – salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società – la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la Società ha conti correnti aperti presso una o più banche“. 

L’ispezione dei documenti sociali – Quale documentazione non può essere richiesta?

Ispezione società e buona fede

Il Tribunale specifica poi quali documenti non possano richiedersi in sede di ispezione: “Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un’istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova (anche solo indiziari, stante la natura sommaria del procedimento) dell’affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare“.

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