Quando l’amministratore fa concorrenza all’azienda – La concorrenza sleale dell’amministratore – Divieto di concorrenza dell’amministratore – La prova del danno da attività in concorrenza dell’amministratore – Trib. Ancona, Sez. Specializzata Imprese, 14 aprile 2021

di Gaetano Travia e Giovanni Adamo

Quando l’ amministratore fa concorrenza all’azienda

Quali norme si applicano quando l’amministratore fa concorrenza all’azienda? La Soc. X denunciava la violazione, da parte del proprio amministratore, degli artt. 2390 e 2598 c.c..

L’amministratore della società non può fare concorrenza alla società che amministra senza autorizzazione dell’assemblea

L’art. 2390 c.c. prevede il divieto di concorrenza dell’amministratore. Impedisce infatti agli amministratori di “assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti”, di “esercitare un’attività concorrente per conto per conto proprio o di terzi” nonché di “essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea”.

Resta fermo anche il generale divieto di concorrenza sleale, applicabile a chiunque

L’art 2598 c.c., invece, fa espresso divieto di porre in essere i cd. “atti di concorrenza sleale”, annoverando, al suo interno, le ipotesi tipiche nelle quali questi possano dirsi pienamente integrati. Singolare è l’ultimo periodo dell’art. 2598 c.c. Che, condannando “chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza (1175) professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”, appone una sorta di clausola aperta, sventando il pericolo di limitare tassativamente le (in realtà infinite) possibili manifestazioni della concorrenza sleale.

La prova del danno da attività in concorrenza dell’amministratore

Queste, quindi, le norme.

Ma quando l’amministratore fa concorrenza all’azienda, il risarcimento del danno è automatico?

Il Tribunale di Ancona, con Sentenza del 14 aprile 2021, ha fornito risposta negativa al quesito.

Anche se si prova lo svolgimento dell’attività in concorrenza, IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON E’ AUTOMATICO, MA VA PROVATO

il Tribunale, infatti, ha rilevato l’assoluta genericità della domanda proposta dalla Soc. X per aver omesso (…) qualsivoglia specifica allegazione e prova del danno asseritamente subito dalla società e ancor prima del nesso di causalità.

Non è possibile nemmeno la liquidazione equitativa, se non si prova di aver subìto un danno risarcibile

Nel rimarcare la consequenzialità logica tra prova e la (solo eventuale ed in ogni caso successiva) liquidazione del danno, il Tribunale di Ancona ha statuito che : “…la valutazione equitativa del danno – ai sensi dell’art. 1226 c.c. – espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c.- non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo. La stessa, pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cosa che non ricorre nel caso in esame), dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno”.

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