Ex dipendente sottrae clienti – Cosa occorre provare – Quando l’ex dipendente “ruba” i clienti all’ex datore di lavoro

di Alessandra Di Cara e Giovanni Adamo

l dipendente, il collaboratore o l’agente, per il loro ruolo, vengono spesso a contatto con veri e propri segreti aziendali o segreti commerciali. Acquisiscono il know how e la metodologia dell’ex datore di lavoro. Qualche volta sono anche in possesso della lista dei clienti dell’azienda, e di quella degli acquisti effettuati, o dei listini applicati.

L’ex dipendente o ex collaboratore può avere quindi “in mano” materiale delicatissimo idoneo anche a “profilare” i clienti dell’ex datore di lavoro, indicandone esigenze, “storico” e prezzi applicati

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Quando si configura la concorrenza sleale dell’ex dipendente

In linea di principio l’esercizio di un’attività di impresa è libero (lo stabilisce anche la Costituzione, all’art. 41). Se così è, quando l’attività di impresa smette di essere lecita, e quando si configura la concorrenza sleale dell’ex dipendente?

L’ex dipendente non deve comportarsi in modo scorretto

E’ però illecito se egli sfrutta scorrettamente ed in modo illecito la propria precedente esperienza lavorativa. Quando, ad esempio, e fra l’altro:

  • si impadronisce di segreti aziendali o di segreti commerciali (dalla lista clienti ai prezzi loro praticati);
  • sottrae materiale riservato (ad esempio: elaborati, disegni, “righe” di software, etc.) e lo usa nella sua nuova attività;
  • copia il contenuto di hard disk o computer aziendali;
  • diffama l’ex datore di lavoro, divenuto un concorrente.

Quando invece la concorrenza da parte di un ex dipendente non è sleale

La nostra Costituzione contiene princìpi di tutela della dignità del lavoratore e della libertà di iniziativa economica privata. Quindi è perfettamente lecito che il lavoratore utilizzi le conoscenze e la capacità professionali acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa.  Ciò a condizione che lo faccia secondo i princìpi di correttezza e senza commettere quegli atti illeciti dei quali abbiamo parlato poc’anzi.

Quali prove servono per contestare la slealtà concorrenziale

Le prove necessarie alla contestazione dell’attività slealmente concorrenziale possono essere le più varie, a seconda dei casi. Dalla perizia informatica per l’attività di sottrazione di file riservati, ai riscontri di clienti contattati dall’ex dipendente sleale, alle offerte formulate da quest’ultimo, fino ai messaggi denigratori nei confronti dell’ex datore di lavoro, anche su Facebook ed in generale sui social network.

Come fermare la concorrenza sleale dell’ex dipendente

La tutela dell’impresa dalla concorrenza sleale dell’ex dipendente si attua in due modi diversi, a volte sovrapponibili:

  • con un procedimento d’urgenza, che serve ad ottenere un provvedimento che bloccare immediatamente l’attività slealmente concorrenziale;
  • con una causa di merito, che serve invece ad ottenere il risarcimento del danno.

Ex dipendente sottrae clienti – L’ex dipendente “ruba” clienti all’ex datore di lavoro – La vicenda processuale

Il Tribunale di Modena si pronuncia con una Sentenza del 16 marzo 2021 in materia di concorrenza sleale, che analizza, in particolare, il rapporto tra l’ex dipendente e l’ex datore di lavoro, e tenta di trovare un punto di equilibrio tra libera concorrenza e concorrenza sleale.

La vicenda processuale può così sintetizzarsi. La soc. X lamentava atti di concorrenza sleale compiuti da un suo ex dipendente, il quale avrebbe, in particolare, stornato diversi dipendenti di X, e ciò al fine di esercitare in proprio un’attività concorrente con quella di X. Quest’ultima, pertanto, richiedeva il risarcimento del danno da concorrenza sleale.

L’ex dipendente sottrae clienti: cosa occorre provare?

La maggior parte della giurisprudenza ritiene che lo storno di dipendenti sia atto di concorrenza sleale solo a condizione che sussista il c.d. animus nocendi, che si identifica con la volontà di danneggiare l’altrui attività.

Si richiede, quindi, in giurisprudenza, che l’obiettivo dell’ex dipendente sia quello di “annientare” l’attività dell’ex datore di lavoro. Requisito che la giurisprudenza ritiene realizzato quando, ad esempio, si sottragga un’intera divisione (ad esempio commerciale) all’ex datore di lavoro.

Quindi il Giudice ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, poiché X non avrebbe provato proprio quell’animus nocendi necessario perché il comportamento contestato oltrepassi il limite di equilibrio tra libera concorrenza e concorrenza sleale, limite di equilibrio che la Sentenza in commento tenta di reperire, rifacendosi peraltro ad orientamento giurisprudenziale già consolidato.

Ha statuito, il Giudice, in particolare, che “il mero passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente costituisce, in assenza del predetto animus nocendi, attività legittima espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica“, e che occorre “una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del “modus operandi” dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite

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