Abuso dipendenza economica: come applicarlo e a quali rapporti

Abuso dipendenza economica: come applicarlo e a quali rapporti negoziali – A quali contratti si applica l’abuso di dipendenza economica: nella subfornitura industriale?

Giovanni Adamo

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Abuso dipendenza economica: come applicarlo e a quali rapporti negoziali

Interessante Sentenza del Tribunale di Catania  del 30 aprile 2019, in materia di abuso di dipendenza economica, come applicarlo e a quali rapporti negoziali. Il Tribunale si è posto il problema di stabilire a quali contratti si applica l’abuso di dipendenza economica previsto dalla Legge 192 del 1998.

L’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

La Corte di Cassazione si era espressa, sul punto, a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 24906 del 25 novembre 2011, nella quale aveva espressamente affermato che “L’abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della legge n. 192/1998 configura una fattispecie di applicazione generale, la quale presuppone la situazione di dipendenza economica di un’impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice e l’abuso che di tale situazione venga fatto. Poiché tale abuso si concretizza nell’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le parti nell’ambito di “rapporti commerciali”, esso presuppone che tali rapporti siano regolati da un contratto“.

Abuso di dipendenza economica: come applicarlo – Il difforme orientamento del Tribunale di Catania

Il Tribunale di Catania, invece, si discosta dall’orientamento prevalente in sede di legittimità. Per il Giudice, infatti, “la norma invocata non è applicabile a rapporti che, come nel caso di specie, chiaramente non rientrano nella definizione di subfornitura di cui all’art. 1 della L. n. 192 del 1998 ( In tal senso, da ultimo, Trib. Milano, 1 luglio 2015 n. 8161 in giurisprudenzadelleimprese.it), secondo cui il termine “impresa cliente” “si adatta perfettamente ai rapporti committente-subfornitore e non vi è alcun aggancio normativo che possa far pensare che il semplice uso di un tale termine comporti l’estensione della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica addirittura all’intero arco dei rapporti negoziali-professionali tra imprese”). E invero la disciplina in tema di dipendenza economica non si può estendere “a qualsivoglia rapporto contrattuale caratterizzato da squilibrio delle posizioni contrattuali quale che sia il rapporto che le determina” poiché “il legislatore non ha inteso prendere in considerazione tutte le situazioni di dipendenza economica tra imprese ma solo quelle che, come la subfornitura, si collocano in un contesto nel quale le diverse imprese si coordinano per la realizzazione di un unico processo economico, dando luogo ad una integrazione ‘verticale’ delle rispettive attività” (Trib. Roma, 5 febbraio 2008 in Foro It, 2008, I, 2326; nello stesso senso vedi Trib. Reggio Emilia, 27 gennaio 2011)“.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo di abuso di dipendenza economica sin dalla emanazione della Legge 192 del 1998, e assistiamo regolarmente imprese in situazioni di squilibrio contrattuale. Di seguito alcuni nostri casi e articoli:

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